Basi legali

Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino

L’art. 24 della costituzione cantonale del 1997 sancisce che:
1 La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico e si organizzano liberamente.
2 La legge può conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose.

Leggi e regolamenti cantonali

Altri documenti

Sorveglianza e ricorso