Costituzione della Repubblica e Cantone del Ticino
L’art. 24 della costituzione cantonale del 1997 sancisce che:
1 La Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico e si organizzano liberamente.
2 La legge può conferire la personalità di diritto pubblico ad altre comunità religiose.
Leggi e regolamenti cantonali
- Legge sulla Chiesa cattolica (del 16 dicembre 2002)
- Legge sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino (del 14 aprile 1997)
- Decreto legislativo concernente l’imposta di culto delle Parrocchie e delle Comunità regionali della Chiesa evangelica riformata (del 10 novembre 1992)
- Regolamento della legge sulla Chiesa cattolica (del 7 dicembre 2004)
- Regolamento di applicazione del decreto legislativo sull’imposta di culto (del 3 febbraio 1993)
- Regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP) (del 12 settembre 2006)